Secondo la direttiva servizio universale , gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica hanno il diritto di recedere dal loro contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali. L’Obertser Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è investito di una controversia tra un’associazione di consumatori austriaca (il Verein für
Konsumenteninformation) e la A1 Telekom Austria, un fornitore di servizi di telecomunicazione in Austria. Secondo la predetta associazione, la A1 Telekom Austria avrebbe impiegato clausole illecite nei contratti conclusi con i consumatori. Le condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevedono, infatti, che gli abbonati non possano recedere dal loro contratto qualora le tariffe siano adeguate in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich).
In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof intende accertare se tale adeguamento tariffario costituisca una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi della direttiva: circostanza che, in caso di risposta affermativa, conferirebbe agli abbonati il diritto di recedere dal loro contratto.
Con l’odierna sentenza, la Corte di giustizia risponde negativamente a tale domanda.
Secondo la Corte, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi.
Essa osserva, inoltre, che la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico.
Un adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, che si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico e derivante da decisioni e meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto come determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione.
Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, essa non può essere qualificata come modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi della direttiva.